FAQ Agibilità Enpals

Enpals soppressa, ma gli obblighi contributivi permangono !

Ogni tanto giungono ai ns. uffici delle richieste del tipo: “Ma l’Enpals non esiste più quindi non si paga più niente ! ” oppure “Ma dobbiamo ancora fare agibilità ENPALS?” Ragazzi…. per ora non è cambiato nulla….l’ENPALS ora si chiama “INPS gestione ex Enpals” ma si devono continuare a pagare contributi, fare agibilità , ecc.

Ecco infatti un articolo preso proprio dal sito dell’Enpals:

“Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 23 dicembre 2011, n. 214 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011) ha previsto all’art. 21, comma 1, la soppressione dell’Enpals a decorrere dal 1 gennaio 2012 e l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS.

Nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie che dovranno essere emanati (comma 2) entro 60 giorni dal 31 marzo 2012, data prevista per l’approvazione del bilancio di chiusura dell’Ente, la struttura organizzativa dell’Enpals continuerà ad espletare le attività connesse con i compiti istituzionali (comma 2-bis).

Nulla cambia pertanto per i lavoratori, i pensionati e le imprese che potranno continuare a rivolgersi agli Uffici centrali e periferici dell’Enpals.

Per ulteriori informazioni consultare la circolare n. 3 del 13 gennaio 2012, con la quale l’Inps ha fornito le prime indicazioni per la corretta applicazione delle norme relative al trasferimento all’Inps delle funzioni di Inpdap ed Enpals, allo scopo di garantire ed assicurare la piena continuità di dette funzioni, la tutela dei soggetti destinatari dell’azione amministrativa dei due Enti soppressi e la correttezza e l’economicità nella gestione, fino all’emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Con la determinazione n. 5802 del 23 gennaio 2012, il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua, ha approvato le linee generali dell’Istituto per l’integrazione dell’Inpdap e dell’Enpals, con la finalità di conseguire risparmi strutturali attraverso la riduzione delle spese complessive di funzionamento conseguente all’integrazione delle risorse degli Enti interessati nei grandi progetti di innovazione ed efficientamento sui quali si è focalizzata la strategia dell’Inps.
Nella determinazione si da’ mandato al direttore generale di porre in essere ogni azione necessaria all’attuazione del percorso di integrazione, impegnandolo a riferire mensilmente sull’avanzamento delle attività e sui risultati raggiunti e a proporre eventuali iniziative da adottare in relazione al complesso delle azioni intraprese”

CHI DEVE PRENDERE L’AGIBILITA’ ?

Le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall’art.10, non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.1 al 14 dell’art.3.  

In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui al numero 23-bis del primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente (art.6 D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, modificato dalla L.29 novembre 1952, n.2388, dal D.L. 13 marzo 1988, n.69, convertito nella L.13 maggio 1988, n.153 e dalla L.24 dicembre 2003, n.350) 

Il certificato dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell’accertamento o della esazione dei contributi (art.10 D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n.708, art.3 D.L. 12 settembre 1983 n.463 convertito, con modificazioni, nella L.11 novembre 1983, n.638). 

PERCHE’ NON E’ INDISPENSABILE CHE VENGANO A CONTROLLARCI DURANTE LA SERATA?

Ci preme precisare che i funzionari non necessariamente devono venire fisicamente durante la serata a controllare, in quanto i dati di chi si è esibito si evincono tranquillamente dai Borderò Siae firmati e l’ente potrà attingere dai propri archivi Siae-Enpals entro 5 anni..

Inoltre, alla luce della nuova circolare Enpals n.10/2007 circa le misure per il contrasto al lavoro nero, le sanzioni sono state molto elevate.

IL NOSTRO CONSIGLIO ! 

Affinchè i ns. contributi Enpals non vadano mai persi (tra l’altro si possono tranquillamente ricongiungere con quelli eventuali Inps come da circ.Inps 14371) ma anche per dare anche un po’ più di professionalità alla categoria, muniamoci sempre NOI STESSI del certificato di agibilità Enpals (associandoci a serie cooperative/associazioni, oppure con il comodo e più “economico” PIN per il lavoratore autonomo esercente attività musicali).

Abbiamo riscontrato alcuni casi in cui il gestore che ci assume, non solo spesso ci paga “quattro lire”, ma poi non provvede neanche al corretto pagamento dei ns. contributi. 

Ecco perchè ci conviene auto-versare i contributi e spiegare al gestore che, fornendogli noi l’agibilità Enpals, lui dovrà SOLO provvedere al permesso Siae, al resto pensiamo tutto noi.

Così facendo, non solo dimostreremo di essere dei veri PROFESSIONISTI, ma probabilmente avremo più potere contrattuale degli altri e forse gli “scuciremo” anche qualcosa in più perchè, se è onesto ed è un vero imprenditore, capirà che: 

1) non dovrà andare dal suo commercialista e fare diverse pratiche per assumerci oltre a tutti i costi da sostenere; 

2) non si instaurerà tra noi e lui un rapporto di dipendenza con tutte le conseguenze di legge (non solo quindi versamento di Enpals, ma anche della quota Inps, Inail), oltre a tutti gli altri adempimenti circa la legge 626, il Pronto Soccorso, ecc. 

3) fiscalmente potremo fatturargli l’importo della prestazione che lui potrà regolarmente detrarsi. 

Con il comma 188 della Finanziaria 2007, con la successiva circolare Enpals n.6/2007 e la  n.2/2008, chi ha particolari requisiti soggettivi e contemporaneamente particolari requisiti oggettivi, può essere esentato da contributi ed agibilità Enpals, facendo però molta attenzione a tutti gli altri tributi Inps, Inail ed al discorso fiscale, che restano sempre validi.  

Inoltre, i committenti che chiamano ad esibirsi i dilettanti che si vogliono avvalere dell’esenzione, dovranno accertare preventivamente gli effettivi requisiti oggettivi e soggettivi del musicista, idonei per l’esenzione. 

Ricordiamo infine che, in base alla circolare Enpals n.15 dell’8 agosto 2008, in tutti i casi in cui il rapporto lavorativo è diretto tra ORGANIZZATORE dell’evento e MUSICISTA, il committente dovrà provvedere obbligatoriamente all’assunzione ed alla comunicazione del lavoratore al CENTRO PER L’IMPIEGO.  

Diverso è il caso in cui il MUSICISTA è socio di cooperativa o associazione.

altre info

Per tutte le info gratuite:  tel. 348.4103909 0735.583270  assoartisti@confesercenti.ap.it       info@assoartistidelladriatico.it