Proposta di Legge Statuto sociale dei lavori nello spettacolo

Mercoledì 9 dicembre è stato depositato in contemporanea alla Camera e al Senato il disegno di legge “Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative”. I primi firmatari sono rispettivamente Matteo Orfini e Francesco Verducci. I due onorevoli avevano anche partecipato alla conferenza stampa dello scorso 28 settembre a Bologna del FAS FORUM ARTE E SPETTACOLO di cui ASSOARTISTI fa parte.

La proposta di legge è ispirata alle proposte di riforma del Forum Arte e Spettacolo e rappresenta il primo passo della trasformazione in disegni di legge anche delle atre due parti della proposta, quelle che riguardano le imprese e gli incentivi per il settore.

Il testo della proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE

STATUTO SOCIALE DEI LAVORI NEL SETTORE CREATIVO, DELLO SPETTACOLO E DELLE ARTI PERFORMATIVE

Relazione

ONOREVOLI DEPUTATI!

ONOREVOLI SENATORI!

Un progetto di riforma del sistema di tutela previdenziale e sociale per i lavoratori del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative non può prescindere da questioni fondamentali e specifiche oggetto di dibattito nazionale ed europeo da oltre due decenni. Un dibattito che è stato accompagnato da studi, ricerche, proposte di risoluzione del Parlamento europeo, programmi specifici di intervento per il settore culturale e creativo dell’Unione.

Nel 2010 il Libro Verde dell’Unione Europea – Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare – definiva industrie culturali quelle “… che producono e distribuiscono beni o servizi che, quando vengono concepiti, sono considerati possedere un carattere, un uso o uno scopo specifici che incorporano o trasmettono espressioni culturali”.

Nel 2016il Parlamento europeo nella Relazione su una politica dell’UE coerente per le industrie culturali e creative (2016/2072(INI)), rimarca nelle considerazioni, tra l’altro, che le industrie culturali e creative impiegano oltre 12 milioni di lavoratori generando circa 509 miliardi di euro di valore aggiunto per il PIL (il 5,3% del valore totale UE) e che la flessibilità e la mobilità sono indissociabili, nel contesto di riferimento, dall’attività artistica professionale. Per questa ragione è importante che “la natura imprevedibile e talvolta precaria della professione di artista sia compensata dalla garanzia di un’autentica protezione sociale”

Nello stesso documento di seduta del Parlamento europeo, a proposito delle condizioni del lavoro nel settore creativo, si sottolinea che le “le forme di lavoro atipico (contratti a tempo parziale e a tempo determinato, lavoro temporaneo e lavoro autonomo economicamente dipendente) sono diffuse tra i lavoratori delle industrie culturali e creative, in particolare nel settore dei media e della cultura;” e si invitano gli Stati membri  “a sviluppare o attuare un quadro normativo e istituzionale per la creazione artistica adottando o applicando una serie di provvedimenti coerenti ed esaustivi in materia di contratti, strumenti di rappresentazione collettiva, previdenza sociale, assicurazione malattia, tassazione diretta e indiretta e conformità alle norme europee, nell’ottica di migliorare la mobilità degli artisti in tutta l’UE“;

Il percorso dell’Unione Europea sull’individuazione del campo dell’azione pubblica per lo sviluppo del settore creativo si evolve e si modifica, ampliandosi e aprendosi all’interconnessione tra cultura, creatività, arti e crescita di una filiera produttiva e industriale diretta, connessa e interdipendente. Nel maggio 2018, La Commissione Europea nella comunicazione al Parlamento, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – Una nuova agenda europea per la culturaafferma, tra l’altro:

“La cultura, le arti, la creatività e le industrie creative sono interdipendenti. La combinazione di conoscenze e competenze specifiche dei settori creativi e della cultura con quelle di altri settori, fra cui le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il turismo, l’attività produttiva, i servizi e il settore pubblico, favorisce la generazione di soluzioni innovative”.

E ancora:

Industrie creative e della cultura. Per trasformare le opportunità in crescita e posti di lavoro, le imprese e i professionisti creativi e della cultura necessitano di condizioni quadro favorevoli: un contesto normativo che ricompensi la creazione, un accesso migliore ai finanziamenti, opportunità per crescere e internazionalizzarsi e un’offerta di competenze specifiche”. […] “Adattare il quadro normativo per fornire copertura e protezione sociale a lavoratori intermittenti e sempre più mobili rappresenta una sfida politica cruciale. Un’equa remunerazione di autori e creatori è un altro obiettivo che la Commissione sta perseguendo nella strategia per il mercato unico digitale”.

Affermando questi principi di interdipendenza, l’Unione europea richiama costantemente gli Stati membri alla necessità di creare i presupposti normativi e istituzionali e le infrastrutture materiali e immateriali, per la messa a sistema della struttura produttiva della creatività, della cultura, dell’arte e delle espressioni e dei linguaggi artistici, facilitandone lo sviluppo e la crescita anche in termini di filiera produttiva e industriale e considerando l’esigenza di riequilibrare la distribuzione della ricchezza tra gli attori della produzione culturale, creativa e artistica.

L’azione pubblica per il sostegno e lo sviluppo e per migliorare la regolazione dei rapporti economici interni al settore deve muovere quindi dalla consapevolezze che il comparto creativo, culturale e artistico costituisce un insieme fatto di fasi produttive differenti ma interdipendenti: in questa logica di processo, il lavoro è un fattore centrale di un sistema produttivo e di una filiera industriale complessi, articolati ed interconnessi, con caratteristiche proprie e specifiche per i modi, i tempi e i contesti di sperimentazione, progettazione, realizzazione, diffusione, accesso e fruizione di beni, prodotti e servizi. La creatività, la cultura e l’arte, inoltre, sono indispensabili all’innovazione anche in settori economici che, pur non essendo direttamente coinvolti nella produzione culturale e creativa, se ne alimentano e se ne avvalgono per assicurarsi la competitività delle proprie produzioni.

La centralità del lavoro richiede un sistema organico di tutela previdenziale e sociale dei lavoratori del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative realizzato attraverso un assetto e strumenti specifici di welfare che permettano, come premessa e condizione indispensabile, di proteggere quella che in altri settori di attività costituisce un’eccezione, ma che in questo ambito è invece una condizione caratteristica di lavoro, cioè la discontinuità e la differenziazione dei contratti o degli ingaggi con i quali è richiesta la prestazione lavorativa o professionale.

Il quadro normativo italiano di riferimento del sistema di tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo è dato principalmente dal Decreto Legislativo C.p.S. n. 708 del 1947.

Le integrazioni e le modificazioni intervenute successivamente su questa disciplina di riferimento non hanno prodotto miglioramenti sostanziali delle tutele assicurative per i lavoratori dello spettacolo. Infatti, di fronte a un settore in continua evoluzione, la cui struttura produttiva è difforme da quella di altri ambiti di attività, e all’evidenza delle specificità del lavoro nello spettacolo, non vi sono state finora azioni di riforma organica, ma si è intervenuti, di volta in volta, con provvedimenti di deroga o di correzione alle legislazioni generali.

Si deve sottolineare poi che nel 1997, con il decreto legislativo 182, vengono tra l’altro modificati, innalzandoli, i requisiti contributivi necessari per l’accesso alle pensioni anche per i lavoratori iscritti all’ENPALS: ciò avviene in attuazione della delega al Governo ex legge 335/1995 sulla riforma del sistema pensionistico e complementare e questo intervento produrrà l’effetto di rendere decisamente più difficile maturare i requisiti prescritti dalle norme per i lavoratori dello spettacolo.

Inoltre, gli interventi normativi che si sono succeduti nel tempo non hanno creato i presupposti per un allargamento della platea dei soggetti assicurati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo per consentire l’accesso alle tutele per quei lavori e professionalità che accompagnano l’espansione della filiera creativa, culturale e artistica e in ragione dell’evoluzione delle professioni e della comparsa di nuove competenze e modalità di lavoro connesse anche all’innovazione e alle nuove tecnologie di produzione, distribuzione, diffusione, accesso e fruizione ai prodotti, ai beni e ai servizi.

Nella Relazione redatta dall’INPS in occasione della audizione del 30 aprile 2019 presso la VII Commissione cultura, scienza e istruzione e la XI Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati, in sede di indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, citando i dati di Infocamere e Fondazione Symbola raccolti nella ricerca “Io sono cultura – 2018, L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi. –  Quaderni di Symbola” sul valore aggiunto del sistema culturale e creativo in Italia, si evidenzia, tra l’altro, che i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato iscritti al F.P.L.S. rappresentano poco meno del 30% del totale; mentre i lavoratori a tempo determinato rappresentano il 50% e i rapporti di lavoro autonomo il restante 20%.

Come accennato in precedenza, il Decreto legislativo 182 del 1997 ha innalzato i requisiti contributivi IVS per i lavoratori dello spettacolo, prevedendo il passaggio da 60 a 120 contributi giornalieri da versare ogni anno per i lavoratori a tempo determinato e per i lavoratori autonomi. Rendendo più difficoltoso il raggiungimento dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione da parte di questi lavoratori, l’effetto dell’intervento è stato anche che il Fondo di previdenza ex ENPALS registra ogni anno un avanzo della gestione che ha assunto nel tempo un carattere strutturale. Il Presidente dell’INPS Tridico, nella audizione che si è svolta il 27 ottobre 2020 presso la VII Commissione del Senato, ha confermato un avanzo patrimoniale della gestione speciale del FPLS al 31 dicembre 2019 di 5,4 miliardi di euro.

La persistenza di questo significativo avanzo della gestione del F.P.L.S. negli anni seguiti all’attuazione della riforma dettata del Dlgs 182/97 deve quindi indurre il Legislatore a considerare anche la necessità di stabilire norme che consentano una redistribuzione sufficiente ed efficace della ricchezza prodotta dal settore creativo e delle arti performative in termini di welfare strutturale.

La discontinuità del lavoro nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative rappresenta dunque un dato strutturale che richiede uno strumento specifico di salvaguardia del tempo che questi lavoratori dedicano allo studio, alla ricerca, alla preparazione, alla ideazione, all’aggiornamento professionale costante e continuo, perché quel tempo costituisce il presupposto indispensabile ed è parte integrante di quello di effettivo di lavoro.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, la presente proposta di legge istituisce l’Indennità di Discontinuità, strumento di tutela specifica dei lavoratori iscritti in via esclusiva nel F.P.L.S. e il cui reddito prevalente derivi da una delle attività lavorative e professionali previste dalla stessa  proposta di legge. Questo strumento di tutela, oltre al sostegno economico della discontinuità prevede l’accreditamento dei contributi figurativi ai fini dell’IVS e perciò permetterà tra l’altro di migliorare la situazione che si è creata dopo la riforma della previdenza del 1997. Inoltre, si stabilisce la modifica dell’attuale sistema di calcolo della contribuzione previdenziale accreditabile nel F.P.L.S., adottando un meccanismo che tiene conto sia della durata delle prestazioni lavorative e professionali che delle retribuzioni percepite e rendendo così possibile l’accreditamento figurativo anche per le giornate dedicate dai lavoratori alla propria preparazione. Si modifica inoltre la ripartizione in Gruppi delle categorie professionali iscritte nel F.P.L.S.: tali Gruppi passano da tre a due.

Sulla base di queste premesse, la presente proposta di legge stabilisce:

all’articolo 1, l’oggetto e l’ambito di applicazione della legge, che intendono ricomprendere nel  settore creativo, culturale e delle arti performative tutte le loro diverse accezioni, articolazioni e fasi che formano e conducono – in un’ottica di filiera e di interdipendenza dai processi artistici, culturali e creativi – alla creazione, alla progettazione, alla realizzazione, alla produzione, alla messa in scena, all’allestimento, alla diffusione, all’accesso e alla fruizione di beni, prodotti e servizi.

Si tratta di un ambito di applicazione disegnato in base all’obiettivo di stabilire una disciplina di settore inclusiva rispetto ad ogni suo possibile sviluppo ed evoluzione e che sia quindi aperta e accessibile per nuove professioni, competenze e lavori che non sono definibili ex ante per legge, in considerazione del fatto che i linguaggi, le espressioni, le forme dell’arte, della cultura e della creatività costituiscono per loro stessa natura un motore e un fattore di innovazione, anche con riferimento all’uso delle tecnologie e delle loro applicazioni.

all’articolo 2, che il contratto di lavoro nel settore creativo e delle arti performative può essere qualificato come subordinato o autonomo e che, limitatamente al settore oggetto della proposta di legge, la discontinuità dei contratti di lavoro costituisce un’eccezione, e pertanto è oggetto di tutela specifica, rispetto alla disciplina generale dei contratti di lavoro a tempo determinato. Tale eccezione è dunque resa possibile dal riconoscimento in legge della discontinuità come elemento distintivo delle modalità e dei tempi delle prestazioni richieste ai lavoratori e ai professionisti che appartengono al settore creativo e delle arti performative e dalle norme specifiche di tutela e di sostegno economico dei tempi di non lavoro stabilite dalla stessa proposta di legge.

Raccogliendo gli orientamenti della giurisprudenza in materia, si stabilisce, inoltre, che la subordinazione del rapporto di lavoro è determinata dalle effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e pertanto il rapporto di lavoro è comunque qualificato come subordinato quando la prestazione del lavoratore si svolge o si realizza con la sua partecipazione o integrazione nell’ambito di un sistema organizzato, interdipendente, vincolante del lavoro creativo, artistico, tecnico, amministrativo, gestionale.

Con l’obiettivo di assicurare ai lavoratori e ai professionisti del settore il rispetto di diritti essenziali nei contratti di lavoro, inoltre, sono previsti gli elementi imprescindibili da indicare esplicitamente nei contratti. Restano ferme le previsioni ulteriori o più favorevoli dettate dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro di riferimento per il settore creativo e delle arti performative;

all’articolo 3, le tutele previdenziali e sociali riconosciute ai lavoratori e ai professionisti del settore creativo e delle arti performative in virtù della loro iscrizione nel F.P.L.S.. Ai lavoratori e ai professionisti del settore, subordinati e autonomi, sono garantite tutte le tutele previste dalla proposta di legge, indipendentemente dalla attività economica del datore di lavoro o committente, in quanto sono iscritti alla gestione speciale del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo. L’obbligo di iscrizione dei lavoratori e dei professionisti al F.P.L.S. discende dallo svolgimento di una delle attività stabilite dal campo di applicazione definito dalla stessa proposta di legge.

all’articolo 4, le modifiche dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 182, necessarie per definire la nuova ripartizione delle categorie professionali in due soli Gruppi e per migliorare le modalità di calcolo dei contributi previdenziali accreditabili nel F.P.L.S. a favore dei lavoratori e dei professionisti del settore.

Con le modificazioni proposte al Dlgs 182/1997 si prevede che:

al Gruppo A) appartengono i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del Decreto Legislativo 81/2015 o con contratto di lavoro autonomo per la prestazione di attività creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di opere, prodotti, beni e servizi nel settore creativo e delle arti performative;

al Gruppo B), appartengono i lavoratori che prestano le stesse attività previste per il Gruppo A) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per i lavoratori appartenenti al Gruppo A) il requisito annuale di contribuzione richiesto per il diritto alle prestazioni pensionistiche è di 120 contributi giornalieri, mentre per i lavoratori del Gruppo B) è di 312 contributi giornalieri.

Con l’introduzione del comma 2.bis, nell’articolo 2 del Decreto legislativo 182/1997 si modificano i criteri per il calcolo delle giornate di contribuzione accreditabili nel Fondo di previdenza per i lavoratori appartengono al Gruppo A).

Il meccanismo introdotto consente di tenere conto non solo del tempo effettivo delle prestazioni di lavoro, ma anche delle retribuzioni percepite per ciascuna prestazione e rende possibile riconoscere ai lavoratori, oltre al tempo effettivo di lavoro, quello dedicato allo studio e alla preparazione professionale e delle performance.

Pertanto, le retribuzioni che eccedono il doppio del minimale contributivo giornaliero stabilito annualmente dall’INPS a norma della legislazione vigente in materia, consentono l’accreditamento figurativo di numero massimo di sei giornate per ciascuna prestazione lavorativa di riferimento;

all’articolo 5, l’istituzione dell’Indennità di Discontinuità, strumento specifico di tutela per i lavoratori del settore creativo e delle arti performative che ha l’obiettivo di riconoscere e dunque di salvaguardare i tempi di non lavoro in quanto parte integrante della vita lavorativa e professionale dei lavoratori del settore. La sua erogazione comporta anche l’accreditamento figurativo dei contributi utili per maturare il diritto alla pensione.

Il nuovo istituto di tutela è riservato ai lavoratori iscritti in via esclusiva al F.P.L.S. e il cui reddito prevalente derivi dallo svolgimento di attività nel settore creativo e delle arti performative.

L’accesso all’indennità è consentito ai lavoratori che hanno raggiunto 51 giornate di versamenti nel F.LP.S. nei 12 mesi precedenti la loro richiesta. I lavoratori hanno diritto a un’indennità giornaliera che è calcolata sulla media delle retribuzioni percepite nei 24 mesi che precedono la domanda di indennità. L’importo dell’indennità si incrementa proporzionalmente alle giornate lavorate, passando dall’80% delle retribuzioni medie con 51 giornate di versamenti, all’85% con 80 o più giornate di versamenti.

Ai fini del raggiungimento delle 51 giornate necessarie per richiedere l’indennità, i lavoratori autonomi potranno contare, inoltre, su un moltiplicatore e pertanto per ogni giornata di versamento dei contributi nel F.P.L.S., ne sono riconosciute 3 di contribuzione figurativa.

L’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate equivalente a quelle accreditate nel F.P.L.S. nei 12 mesi precedenti la domanda di accesso all’indennità medesima. Il numero massimo di giornate accreditabili nel F.P.L.S., comprensivo delle giornate di indennità di discontinuità, è di 312.

L’entità dell’indennità giornaliera di discontinuità non può in ogni caso essere superiore a 2 volte l’importo del minimale contributivo stabilito annualmente dall’INPS ai sensi dell’art.1, comma 1, del decreto-legge 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 463/1983, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

L’indennità di discontinuità è erogata anche in costanza di rapporto di lavoro sia per i lavoratori assunti a tempo determinato che per quelli assunti con contratto di lavoro intermittente ex artt.  da 13 a 18 del DLgs 81/2015.

L’indennità di discontinuità non è cumulabile con le indennità di malattia, maternità, disoccupazione o infortunio, ma, in caso di coincidenza di periodi diversamente tutelati, viene riconosciuto al lavoratore il trattamento più favorevole.

Gli oneri derivanti dall’istituzione dell’indennità di discontinuità sono finanziati dal contributo   specifico ad essa destinato e stabilito nell’aliquota dell’1,01 percento calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché da un contributo di solidarietà dello 0,50 percento posto a carico dei lavoratori sulla retribuzione o i compensi eccedenti il massimale contributivo per gli iscritti al F.P.L.S. stabilito annualmente ai sensi dell’art. 2, comma 18, della legge Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Viene soppresso il pagamento del contributo aggiuntivo NASPIdell’1,41% sui contratti a tempo determinato per i lavoratori iscritti al F.P.L.S.

all’articolo 6, le lavoratrici e i lavoratori iscritti nel F.P.L.S., subordinati e autonomi, accedono alle tutele stabilite dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.” di cui al  Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Pertanto, il trattamento economico e normativo è quello stabilito agli articoli 22 e 23 dello stesso Testo unico e alle lavoratrici e ai lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del DLgs 81/2015 si applicano le norme previste per le indennità economiche spettanti in caso di contratto di lavoro a tempo determinato.

all’articolo 7, è tutelata la malattia con l’erogazione della relativa indennità. I lavoratori iscritti nel F.P.L.S. hanno diritto alla percezione dell’indennità di malattia che viene loro riconosciuta con i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti per gli impiegati del settore terziario e servizi. Tale indennità malattia spetta per tutte le giornate coperte da idonea certificazione a partire dal giorno in cui si verifica l’evento morboso e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché l’evento morboso abbia inizio entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dalla sospensione o interruzione del rapporto per i lavoratori autonomi o a tempo determinato.

Il contributo di finanziamento delle prestazioni di malattia è stabilito, sia per i lavoratori subordinati che per quelli autonomi iscritti nel F.P.L.S., nell’aliquota dell’1,28%;

all’articolo 8, i lavoratori subordinati del settore creativo e delle arti performative iscritti nel F.P.L.S. sono assicurati contro la disoccupazione involontaria in applicazione della disciplina stabilita in materia dal Decreto legislativo 22/2015 sulla Nuova Prestazione si Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI). L’indennità NASpI non è cumulabile con l’indennità di discontinuità;

all’articolo 9, i lavoratori iscritti nel F.P.L.S., subordinati e autonomi, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL. Al fine di semplificare le procedure relative alla redazione delle denunce di iscrizione e per evitare ulteriori oneri a carico dei datori di lavoro e dei committenti, gli obblighi da espletare nei confronti dell’INAIL sono svolti unitamente alla certificazione di agibilità richiesta ai sensi degli articoli 6, 9 e 10 del DLgs C.p.S. 708/1947. Si stabilisce inoltre che l’INPS e l’INAIL provvedano con apposita convenzione a definire le modalità e i termini della redazione delle denunce obbligatorie, della trasmissione e della condivisione dei dati tra i due istituti, della esazione dei premi di assicurazione; della trasmissione delle denunce di infortunio e malattia professionale e dell’erogazione delle relative prestazioni economiche;

all’articolo 10, i lavoratori autonomi hanno la facoltà di richiedere autonomamente il certificato di agibilità previsto dagli articoli 6, 9 e 10 del DLgs C.p.S. 708/1947. Questa facoltà permette ai lavoratori autonomi di procedere direttamente al pagamento degli oneri contribuzione e assicurazione obbligatori, ferme restando le quote di questi oneri che devono restare a carico dei committenti. Il lavoratore potrà pertanto applicare la rivalsa per le quote di contribuzione a carico del committente il quale, tra l’altro, è comunque responsabile in solido del pagamento degli stessi nei confronti degli istituti di previdenza e di assicurazione.

all’articolo 11, il lavoro prestato in via esclusivamente occasionale e di entità molto piccole può essere regolato con contratti di prestazione occasionale che, prevedendo procedure semplificate di dichiarazione nei confronti dell’INPS, consentono di regolare questi rapporti di lavoro nel rispetto delle norme sulla previdenza e l’assicurazione contro gli infortuni e del diritto ad una equa remunerazione del lavoro.

Il contratto di lavoro occasionale è utilizzabile esclusivamente e limitatamente ai casi in cui l’entità complessiva annua dei compensi non sia superiore a 2.500 euro. Tra lo stesso committente e lo stesso lavoratore non si possono, inoltre, comunque superare le cinque prestazioni nello stesso anno. Nel caso in cui tali limiti siano superati il contratto di lavoro occasionale è trasformato in un contratto di lavoro subordinato o autonomo, secondo i criteri di individuazione stabiliti in materia dalla presente proposta di legge.

Per i giovani fino a 18 anni e gli studenti fino a 25 anni gli oneri contributivi da pagare da parte del committente sono ridotti del 50%.

PROPOSTA DI LEGGE

“STATUTO SOCIALE DEI LAVORI NEL SETTORE CREATIVO, DELLO SPETTACOLO E DELLE ARTI PERFORMATIVE”

ARTICOLO 1

(Oggetto e individuazione dell’ambito di applicazione)

1. Il settore creativo ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.

2. La filiera produttiva del settore creativo ricomprende le attività riguardanti o connesse alle fasi di creazione, progettazioneproduzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.

3. Sono ricomprese nel settore creativo le arti performative con riferimento, in particolare, al teatro, alla musica dal vivo, alla danza, al balletto, alle attività circensi e alle altre forme, espressioni o linguaggi artistici, culturali e creativi che si realizzano attraverso la messa in scena di uno spettacolo alla presenza di pubblico appositamente convenuto o comunque accessibile e fruibile da un pubblico più ampio attraverso la tecnologia.

4. Sono altresì ricomprese nel settore creativo le attività, anche qualora siano compiute nell’ambito di un’organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione,  la progettazione, la produzione, la realizzazione, l’allestimento tecnico,la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l’utilizzazionedi opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema, l’audiovisivo, la musica, l’editoria, i servizi media audiovisivi e radiofonici, i videogiochi, l’insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.

ARTICOLO 2

(Contratti di lavoro nel settore creativo e delle arti performative)

  1. Nel settore creativo e delle arti performative il contratto di lavoro tra una persona fisica, giuridica o altro ente e i lavoratori o professionisti del settore, come di seguito individuati dalla presente legge, può essere qualificato come subordinato o come autonomo. Nel settore creativo e delle arti performative la discontinuità della prestazione lavorativa, che comporta la possibilità di apporre un termine nel contratto di lavoro, non costituisce un elemento di atipicità del contratto di lavoro medesimo, bensì è riconosciuta come una delle condizioni distintive dello svolgimento e della realizzazione della prestazione richiesta al lavoratore. I tempi di non lavoro dei lavoratori e dei professionisti del settore creativo e delle arti performative sono pertanto oggetto di specifica tutela previdenziale e sociale ai sensi delle norme stabilite dalla presente legge. Ai contratti di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel settore creativo e delle arti performative con i lavoratori e i professionisti del settore, come di seguito individuati dalla presente legge, non si applica la disciplina di cui agli articoli 19, 21, 22 e 23 del suddetto DLgs 81/2015.

2. Indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro concordata dalle parti e dal grado di autonomia ascritto al lavoratore per lo svolgimento delle proprie attività o compiti, nel settore creativo e delle arti performative il contratto di lavoro è comunque subordinato, applicandosi pertanto la relativa disciplina, quando la prestazione del lavoratore si svolge o si realizza con la sua partecipazione o integrazione nell’ambito di un sistema organizzato, interdipendente, vincolante del lavoro creativo, artistico, tecnico, amministrativo, gestionale, prestato dal lavoratore per il fine di realizzare opere, prodotti, beni, servizi, nonché le altre attività previste dall’Articolo 1.

3. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti è qualificato come autonomo quando la prestazione creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale del lavoratore, per la realizzazione di opere, prodotti, beni, servizi, nonché delle altre attività previste dall’Articolo 1, si svolge o si compie senza i vincoli di partecipazione o di integrazione del lavoratore stesso in un sistema interdipendente e vincolante del lavoro organizzato da parte di soggetti terzi con le modalità e nei termini previsti dal comma 2.

4. Il contratto di lavoro nel settore creativo e delle arti performative ha in ogni caso forma scritta.

5. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti deve sempre contenere indicazioni esplicite sui seguenti elementi:

a) qualificazione subordinata o autonoma del contratto di lavoro stipulato dalle parti, ai sensi di quanto stabilito in materia dalla presente legge;

b) oggetto o contenuto della prestazione lavorativa o professionale;

c) tempi e modalità dello svolgimento o della realizzazione dei compiti, delle mansioni, delle funzioni, delle professionalità o della prestazione d’opera richieste al lavoratore;

d) compenso o retribuzione spettanti per i compiti, le mansioni, le funzioni, le professionalità o la prestazione richieste al lavoratore, nonché i tempi di pagamento;

e) salvo il caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’indicazione della durata del contratto di lavoro. La durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto ricomprende sempre le giornate che il lavoratore deve dedicare alla preparazione e alle prove;

f) la regolazione dell’orario di lavoro straordinario, sia per quanto riguarda le modalità del suo eventuale svolgimento che per quanto attiene alla indennità economica spettante al lavoratore per lavoro straordinario.

6. Restano ferme le discipline dettate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale dei settori di riferimento, per quanto di ulteriore e di più favorevole sia da esse stabilito in riferimento alle norme di cui al comma 5.

7. Le retribuzioni o i compensi concordati dalle parti nei contratti di lavoro da esse sottoscritti non possono in ogni caso essere inferiori ai minimi tabellari di retribuzione stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro stipulati  dalle  organizzazioni sindacali più  rappresentative su base nazionale di riferimento del settore creativo e delle arti performative in ragione dello svolgimento dei corrispondenti compiti, mansioni, funzioni o professionalità assegnati o richiesti al lavoratore.

ARTICOLO 3

(Tutele previdenziali e sociali dei lavoratori del settore creativo e delle arti performative)

  1. I lavoratori e i professionisti del settore creativo e delle arti performative sono iscritti obbligatoriamente alla gestione speciale del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito denominato F.P.L.S., indipendentemente dall’attività economica svolta dal datore di lavoro o committente.

2. L’obbligo d’iscrizione e di assicurazione dei lavoratori e dei professionisti del settore creativo e delle arti performative nel F.P.L.S. è determinato dallo svolgimento di una delle attività di cui alla presente legge, indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro. L’iscrizione dei lavoratori e dei professionisti nel F.P.L.S. comporta per gli iscritti la titolarità di un’unica posizione previdenziale e assicurativa.

3. Le tutele previdenziali e le assicurazioni sociali sono garantite a tutti i lavoratori e i professionisti iscritti al F.P.L.S. indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, in virtù e per effetto degli obblighi relativi alle contribuzioni dovute ai fini previdenziali e assicurativi come stabiliti dalla presente legge.

4. Ai fini della contribuzione e delle prestazioni previdenziali e assistenziali ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel F.P.L.S. si applicano le norme previste in materia di minimali e massimali contributivi secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989, convertito dalla Legge n. 389/1989, dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 463/1983, convertito dalla Legge n. 638/1983 e successive mm.ii. e dall’articolo 2, comma 18, Legge n. 335/1995.

5. All’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, i commi 15 e 16 sono abrogati.

ARTICOLO 4

(Tutele previdenziali dei lavoratori del sistema creativo e delle arti performative)

1. L’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito con il seguente:

“Art. 2

(Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l’ENPALS)

1. Nell’ambito delle  categorie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come  modificato  dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni   ed  integrazioni,  ai  fini  dell’individuazione  dei requisiti   contributivi   e   delle   modalità  di  calcolo  delle contribuzioni  e  delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in due gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata e dalla tipologia negoziale del rapporto  di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale da emanarsi entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, a seconda che:

a) prestino con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del Decreto Legislativo 81/2015 o con contratto di lavoro autonomo attività creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di opere, prodotti, beni e servizi nel settore creativo e delle arti performative; 

b) prestino le medesime attività di cui alla lettera a) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.   

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:

a) 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1;     

b) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.   

2 bis. Per i lavoratori appartenenti al Gruppo A di cui al comma 2, il numero delle giornate accreditabili avviene considerando come base di calcolo il doppio del minimale contributivo determinato annualmente dall’INPS a norma di legge per ogni giornata di lavoro effettivo che da luogo alla corrispondente copertura previdenziale. Le retribuzioni eccedenti il doppio del minimale giornaliero danno luogo a un corrispondente numero di giornate di contribuzione figurativa accreditabili nel Fondo di previdenza, comunque entro il limite massimo di sei giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione di riferimento.

3. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l’acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.

4. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell’individuazione dell’età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva.  Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.

5. L’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato.”

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare, ad adeguare e a ridefinire sia le categorie che i gruppi dei lavoratori obbligatoriamente assicurati nel F.P.L.S. in base all’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle norme di assicurazione e di tutela dei lavoratori e dei professionisti del settore creativo e delle arti performative come stabilito e regolato dalla presente legge.

3. Nella fase di prima attuazione di quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 182 come modificata dalla presente legge, per gli eventuali nuovi o maggiori oneri ricadenti sulla gestione speciale del F.P.L.S., l’INPS è autorizzato ad utilizzare le risorse risultanti dall’avanzo patrimoniale della medesima gestione speciale come risultante al 31 dicembre 2019.

ARTICOLO 5

(Indennità di Discontinuità dei lavoratori subordinati e autonomi del settore creativo e delle arti performative)

  1. I periodi di mancata occupazione determinati dalla discontinuità dei contratti di lavoro dei lavoratori subordinati a tempo determinato, intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del Dlgs 81/2015 e autonomi iscritti nel F.P.L.S, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro stipulato, sono tutelati dall’indennità di discontinuità.
  • A decorrere dal 1° giugno 2021 è istituita presso il F.P.L.S. la gestione dell’Indennità di Discontinuità dei lavoratori del settore creativo e delle arti performative per l’assolvimento delle relative funzioni.
  • L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori iscritti nel F.P.L.S. sulla base dei seguenti requisiti, criteri e parametri:
  1. possono accedere all’indennità di discontinuità i lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel F.P.L.S., che non siano iscritti ad un altro fondo di previdenza obbligatorio e il cui reddito prevalente derivi dalle attività lavorative svolte e realizzate nel settore creativo e delle arti performative;
  2. l’accesso all’indennità di discontinuità è riconosciuto ai lavoratori subordinati e autonomi che nei 12 mesi precedenti la richiesta dell’indennità abbiano raggiunto 51 giornate di contribuzione versata o accreditata nel F.P.L.S.. Le giornate di contribuzione figurativa relative ai periodi maturati ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato e integrato dall’articolo 4 della presente legge al comma 2.bis, nonché quelle relative ai periodi di maternità, malattia, infortunio, concorrono al raggiungimento delle 51 giornate di contribuzione necessarie per l’accesso all’indennità di discontinuità. Ai fini del raggiungimento delle suddette 51 giornate, ai lavoratori autonomi iscritti nel F.P.L.S. sono riconosciute ulteriori 3 giornate di contribuzione figurativa per ciascuna giornata di lavoro effettivamente lavorata e alla quale corrisponda il versamento dei relativi contributi previdenziali. L’accreditamento figurativo delle 3 giornate in parola avviene sulla base del minimale contributivo stabilito per l’anno di riferimento dell’accreditamento stesso;
  3. l’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate equivalente a quelle accreditate nel F.P.L.S. nei 12 mesi precedenti la domanda di accesso all’indennità medesima. Il numero massimo di giornate accreditabili nel F.P.L.S., comprensivo delle giornate di indennità di discontinuità, è di 312;
  4. l’indennità giornaliera di discontinuità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai 24 mesi precedenti la domanda di accesso all’indennità. Per i nuovi iscritti al F.P.L.S. la suddetta media è calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai 12 mesi precedenti la domanda di accesso all’indennità;
  5. l’indennità giornaliera di discontinuità calcolata ai sensi della let. d) è erogata nella misura dell’80 percento ai lavoratori con il requisito di 51 giornate accreditate nel F.P.L.S. e dell’85% percento con il requisito di 80 o più giornate accreditate nel F.P.L.S.;
  6. l’entità dell’indennità giornaliera di discontinuità non può in ogni caso essere superiore a 2 volte l’importo del minimale contributivo stabilito annualmente dall’INPS ai sensi dell’art.1, comma 1, del decreto-legge 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 463/1983, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
  7. per le giornate di percezione dell’indennità di discontinuità è riconosciuta la corrispondente contribuzione figurativa ai fini dell’assicurazione I.V.S.;
  8. l’indennità di discontinuità viene erogata anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di contratto di lavoro intermittente ex artt. da 13 a 18, DLgs 81/2015 o a tempo determinato, per le giornate non retribuite in assenza di attività lavorativa;
  9. l’indennità di discontinuità non è cumulabile con i periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria. Nel caso di coincidenza del diritto all’indennità di discontinuità con periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria, ai lavoratori iscritti nel F.P.L.S. si applica il trattamento più favorevole.

2. Gli oneri derivanti dall’istituzione dell’indennità di discontinuità sono finanziati dal contributo   specifico ad essa destinato e stabilito nell’aliquota dell’1,01 percento calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché da un contributo di solidarietà dello 0,50 percento posto a carico dei lavoratori sulla retribuzione o i compensi eccedenti il massimale contributivo per gli iscritti al F.P.L.S. stabilito annualmente ai sensi dell’art. 2, comma 18, della legge Legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Per il finanziamento dei maggiori oneri eventualmente derivanti dalla fase di prima attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, l’INPS è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili dall’avanzo patrimoniale della gestione speciale del F.P.L.S. come risultante al 31 dicembre 2019.

4. All’articolo 2 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 29, dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente:

“d-ter.) a partire dal 1° giugno 2021, ai lavoratori subordinati a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti nella gestione speciale I.N.P.S. del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.”

ARTICOLO 6

(Tutela ed indennità di maternità e congedi parentali lavoratori del settore creativo e delle arti performative)

  1. Le lavoratrici e i lavoratori iscritti nel F.P.L.S., indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono tutelati ai sensi del “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.” di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Il trattamento economico e normativo e il calcolo dell’indennità spettante alle lavoratrici e ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel F.P.L.S. sono regolati dagli articoli 22 e 23 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e si applicano le norme ivi previste in relazione alle diverse tipologie dei contratti di lavoro.  Alle lavoratrici e ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del Decreto Legislativo 81/2015, si applicano le norme sull’indennità stabilite per le lavoratrici e i lavoratori subordinati a tempo determinato.

3. Per l’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal 1° giugno 2021, il contributo dello 0,46percento stabilito dall’articolo 79, comma 1, let. a) del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è dovuto anche per i lavoratori autonomi iscritti al F.P.L.S.

ARTICOLO 7

(Tutela e indennità di malattia dei lavoratori del settore creativo e delle arti performative)

  1. I lavoratori iscritti nel F.P.L.S., indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati per gli eventi di malattia che determinano incapacità lavorativa temporanea.
  • I lavoratori iscritti nel F.P.L.S. hanno diritto alla percezione dell’indennità di malattia che viene loro riconosciuta con i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti per gli impiegati del settore terziario e servizi.
  • L’indennità di malattia spetta per tutte le giornate coperte da idonea certificazione a partire dal giorno in cui si verifica l’evento morboso e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché l’evento morboso abbia inizio entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dalla sospensione, interruzione o scadenza rapporto per i lavoratori autonomi o a tempo determinato.

4. Per l’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal primo giugno 2021 è dovuto un contributo dell’1,28 percento per i lavoratori subordinati e autonomi, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti nel F.P.L.S.

5. Gli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 sono abrogati.

6. All’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il comma 6 è sostituito con il seguente:

“6. L’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli

impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, nonché per i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato iscritti nella gestione speciale del Fondo Lavoratori dello Spettacolo; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.”

ARTICOLO 8

(Indennità di disoccupazione dei lavoratori del settore creativo e delle arti performative)

  1. I lavoratori subordinati iscritti al F.P.L.S., indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, sono assicurati per la disoccupazione involontaria ed accedono alle tutele stabilite dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che disciplina la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) secondo i requisiti, i criteri e le modalità ivi stabilite.
  • Il comma 2, dell’articolo 9, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è sostituito con il seguente:

“2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la  NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al  reddito  minimo  escluso  da  imposizione  conserva  il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta  giorni  dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore   sia   impiegato    con    contratto  di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di  lavoro o dall’utilizzatore  per i  quali  il  lavoratore  prestava  la  sua attività, ad eccezione dei contratti di lavoro stipulati con i lavoratori iscritti nel F.P.L.S., quando è cessato il rapporto di lavoro che ha  determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi  rapporti  di collegamento  o di   controllo    ovvero    assetti    proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5”.

3. L’indennità NASpI non è in ogni caso cumulabile con l’Indennità di Discontinuità.

ARTICOLO 9

(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i lavoratori del settore creativo e delle arti performative)

1. I lavoratori e i professionisti del settore creativo e delle arti performative iscritti al F.P.L.S., indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Al settore creativo e delle arti performative si applicano le norme stabilite in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 per la gestione del terziario, nonché le tariffe previste per la gestione del terziario con Decreto interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, del 27 febbraio 2019.

2. Per i lavoratori e i professionisti iscritti nel F.P.L.S., gli obblighi relativi alla denuncia di iscrizione o di esercizio presso l’I.N.A.I.L. sono esauriti unitamente alla certificazione di cui agli articoli 6,9 e 10 del Decreto Legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708.

3. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, con apposita convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, sono stabilite le modalità ed i termini relativi:

  1. alla redazione delle denunce di iscrizione o esercizio di cui al comma 2 per quanto attiene ai   dati e alle informazioni integrative relative all’Assicurazione I.N.A.I.L.;
  2. alla trasmissione e alla condivisione dei dati e delle informazioni tra I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
  3. alla esazione dei premi di assicurazione dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel F.P.L.S.;
  4. alle modalità e ai termini delle denunce degli eventi di infortunio e di malattia professionale,       nonché alle relative istruttorie amministrative e medico-legali;
  5. all’erogazione delle prestazioni economiche per gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale.

ARTICOLO 10

(Certificato di agibilità per i lavoratori autonomi iscritti nel F.P.L.S)

  1. I lavoratori autonomi iscritti nel F.P.L.S. hanno facoltà di richiedere autonomamente il certificato di agibilità di cui agli articoli 6, 9 e 10 del Decreto Legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e di procedere direttamente al pagamento degli oneri contributi previdenziali e assistenziali dovuti in relazione alla prestazione lavorativa o professionale stabilita dal contratto di lavoro.
  • In tali casi, i lavoratori autonomi applicano la rivalsa nei confronti del committente per la quota parte degli oneri contributivi ai fini previdenziali e assistenziali posti normalmente a carico del datore di lavoro.
  • Il lavoratore ha l’obbligo di consegnare al committente copia del certificato di agibilità e al committente compete l’obbligo della sua custodia.
  • Le parti contrattuali sono solidalmente responsabili del pagamento degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali.
  • I lavoratori autonomi “a cappello” privi di committente hanno la facoltà di dichiarare i guadagni ottenuti e di provvedere direttamente al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 11

(Prestazioni occasionali di lavoro nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative)

  1. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, persona fisica o altro soggetto giuridico, comunque non nell’esercizio principale professionale o d’impresa nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità e importo entro i limiti, le modalità e alle condizioni di cui al presente articolo.
  2. É ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro e ad numero massimo di cinque prestazioni.

3. Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione nella gestione speciale INPS del F.P.L.S. e all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupazione. Gli oneri contributivi sono posti interamente a carico dell’utilizzatore.

4. Ai prestatori di età inferiore a 18 anni e ai prestatori fino a 25 anni, se studenti, si applica la riduzione del 50 percento degli oneri contributi dovuti alla gestione speciale INPS del F.P.L.S. per l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

5. In ogni caso i compensi pattuiti in forma oraria o giornaliera non possono essere inferiori al minimale contributivo stabilito annualmente dall’INPS a norma della legislazione vigente.

6. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, come definiti dalla presente legge.

7. In caso di superamento da parte di un utilizzatore dei limiti di cui al comma 2, lettera c), il relativo rapporto di collaborazione occasionale si trasforma in un contratto di lavoro subordinato o autonomo, secondo i criteri di individuazione stabiliti in materia dalla presente legge.

8. Le procedure da osservare dai prestatori e dagli utilizzatori per le comunicazioni relative all’attivazione dei contratti di prestazione occasionale da inviare all’INPS e l’accesso alle relative prestazioni sono quelle stabilite dai commi 9, 12, 15, 17, 18 e 19 dell’articolo 54-bis, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.

9. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 188 è abrogato.